Se hai deciso di affittare il tuo appartamento a Turisti in una località di mare o di montagna, molto probabilmente dovrai fare pagare ai tuoi Ospiti e poi versarla al Comune l’imposta di soggiorno.
Cos’è l’imposta di soggiorno e quali doveri ha il Locatore?
Da considerare nel novero delle tasse per affitto case vacanza, l’imposta o tassa di soggiorno è presente da anni anche in molti altri Paesi stranieri. Da noi, è un’imposta che viene applicata agli ospiti “delle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte”.
Si tratta di un doppio obbligo contributivo: da una parte il Turista è tenuto al versamento, ma dall’altra il Proprietario deve richiederla e versarla agli apposti Uffici.
Se sei Proprietario o Gestore di una casa vacanze, un B&B o un affittacamere, è importante che tu conosca la regolamentazione municipale della tua località, e per questo ti consigliamo caldamente di recarti presso il tuo Comune e informarti, o vedere se vi sono informazioni sul sito del Comune.
In questo articolo di UPPI Jesolo, vedremo nello specifico di cosa si tratta, come riscuoterla correttamente e versarla e soprattutto quali sono gli obblighi per i Proprietari al fine di non incorrere in sanzioni, con particolare riferimento al Comune di Jesolo:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d’arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno “a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo”.
L’imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 Euro per notte di soggiorno, tranne che per Roma, dove la legge consente di arrivare fino a 10 Euro per persona a notte.
Il relativo gettito è destinato a:
- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- relativi servizi pubblici locali.
COMUNE DI JESOLO
Il Comune di Jesolo applica l’Imposta di Soggiorno sui pernottamenti turistici dal 2013.
Con delibera di giunta comunale n. 321 del 17/12/2020 sono state approvate le tariffe per il periodo d’imposta dal 1 Maggio al 30 Settembre, che risultano invariate per l’anno 2022.
L’imposta si applica per ogni Ospite, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, in base alla tipologia della Struttura Ricettiva.
TARIFFA PER GLI APPARTAMENTI
Per le Strutture Ricettive Complementari – ovvero: alloggi turistici, case per vacanze, unita abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, agriturismo, alloggi, ostelli, case per ferie, attività ricettive in esercizi di ristorazione e residence, locazioni turistiche – la Tariffa è di Euro 1,00 a notte.
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento:
a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ULSS n. 4 “Veneto Orientale”; in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
d) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
g) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del Paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
h) le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ULSS n. 4 “Veneto Orientale”.
L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, g, è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al Gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.
Le esenzioni devono essere indicate nella comunicazione mensile al Comune del Gestore della Struttura Ricettiva.
L’esenzione prevista dalla lettera f) a favore dei gruppi è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo che beneficiano dell’esenzione, il periodo di soggiorno e l’organizzatore.
CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO? COME SI CALCOLA?
L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti che soggiornano nelle Strutture Ricettive/locazioni turistiche situate nel territorio del Comune di Jesolo.
L’imposta si applica per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, ed è commisurata alla tipologia della Struttura Ricettiva e va dai Euro 0,90 a notte per gli Hotel ad 1 stella fino ai Euro 3,70 per gli Hotel 5 stelle.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la soglia massima dei dieci pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più Strutture Ricettive. In tal caso è onere del Soggiornante consegnare al Gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova Struttura Ricettiva.
L’imposta dovuta è calcolata moltiplicando il numero degli Ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi, il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza.
Esempi, per soggiorni in appartamenti:
– se 2 Ospiti adulti soggiornano per 7 notti, il totale dei pernottamenti soggetti ad imposta è pari a 14 (2×7) x Euro 1,00 = Totale Euro 14,00.
– se 2 Ospiti adulti si trattengono 14 notti e altri 3 si trattengono 1 notte sola, il totale degli Ospiti è 5 ed il numero dei pernottamenti è 23 (2×10 + 3×1) x Euro 1,00 = Totale Euro 23,00. Dall’undicesimo pernottamento, non è dovuta l’imposta.
– se 2 Ospiti adulti, 1 bambino sopra i 10 anni e 2 bambini sotto i 10 anni si trattengono 14 notti, il totale degli Ospiti soggetti ad imposta di soggiorno è 3 ed il numero dei pernottamenti imponibili è 30 (3×10). Mentre i pernottamenti esenti da imposta sono 20 (2×10). X Euro 1,00 = Totale Euro 30,00.
OSPITE CHE SOGGIORNA A CAVALLO DI 2 MESI: COME SI DICHIARA IL SUO SOGGIORNO?
Se un Cliente soggiorna a cavallo di due mesi, per esempio dal 27 Luglio al 2 Agosto, come si calcola l’imposta?
Nel caso ipotizzato, l’imposta farà carico per una parte al mese di Luglio (per il periodo dal 27 al 31 Luglio) e per una parte al mese di Agosto (per l’1 e il 2 Agosto).
Al Cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta con il dettaglio delle notti di permanenza.
Mentre nella dichiarazione al Comune andranno indicati i pernottamenti per i quali è stata corrisposta l’imposta nel mese di Luglio e nella dichiarazione del mese di Agosto i pernottamenti relativi.
L’IMPOSTA E’ DOVUTA ANCHE PER GLI OSPITI IN VISITA AGLI AFFITTUARI O CHE SOGGIORNANO SALTUARIAMENTE (ES. WEEKEND)?
SI’: è dovuta per tutti gli Ospiti paganti, sino a n. 10 giorni di pernottamento consecutivi. Se si interrompe la consecutività, infatti, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE/LOCAZIONI TURISTICHE
I Gestori delle Strutture Ricettive e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica quindi il Proprietario, l’Usufruttuario nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli Operatori Professionali, che intervengono quali Mandatari o Sub-locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:
1) CREDENZIALI
Contestualmente con l’inizio dell’attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria Struttura nel portale telematico dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2) INFORMARE
Hanno l’obbligo di informare i propri Ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente.
Devono allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri Ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione.
3) RISCOSSIONE
Sono responsabili della riscossione e del versamento dell’Imposta di Soggiorno.
Devono richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza.
4) VERSAMENTO AL COMUNE
Devono versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, l’imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento dei 15 giorni rappresenta la scadenza ai fini dell’adempimento e dell’applicazione della sanzione per omessa versamento.
Il versamento deve avvenire su conto corrente dedicato all’imposta di soggiorno del Comune di Jesolo, con le seguenti modalità:
- delega di pagamento modello F24;
- tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA.
5) COMPILARE LA COMUNICAZIONE TELEMATICA
Presentare mediante il canale telematico del Comune di cui hanno ricevuto le credenziali, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all’imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi indicati nel seguente modello da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata:
Attivita’: U.A. classificate | N. ospiti | Pernottamenti imponibili | Tariffa | Importo |
Soggetti ad imposta del Mese | € 1,00 | |||
TOTALI | SOMMA | SOMMA | SOMMA | |
Minori fino al compimento di 10 anni | ||||
Autisti ed accompagnatori | ||||
Soggetti che assistono degenti | ||||
Portatore handicap e accompagnatore | ||||
Polizia, forze armate, vigili | ||||
Persone in dialisi | ||||
Alloggiati per motivi istituzionali | ||||
Volontari del sociale | ||||
Gruppo organizzato | ||||
Presenze oltre i 10 giorni (facoltativo) |
Nota 1: DETTAGLIO DICHIARAZIONE
Dopo aver creato la dichiarazione tramite il pulsante Crea dichiarazione, è sufficiente cliccarci sopra per aprirla e vederne il dettaglio.
La dichiarazione si caratterizza da una serie di righe che identificano gli Ospiti ed i pernottamenti per il mese relativo e termina con un piede in cui si ricapitola il totale da versare e la modalità di pagamento.
La parte di compilazione numerica di ogni dichiarazione si suddivide in due sezioni: nella prima deve essere inserito il totale delle presenze soggette ad imposta di soggiorno, nella seconda parte invece devono essere inserite le presenze degli eventuali ospiti esenti.
Nota 2: PRESENZE A ZERO
La dichiarazione mensile deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti.
6) CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE
Hanno l’obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano nelle Strutture e le dichiarazioni rilasciate dal Cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
7) ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE
Sono tenuti ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Jesolo atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta riscossa e i riversamenti effettuati.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può invitare i Soggetti Passivi e i Gestori delle Strutture Ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
8) DICHIARAZIONI ANNUALI
Sono tenuti a presentare al Comune il Conto di gestione ed alla Agenzia delle Entrate la Dichiarazione Annuale dell’Imposta di Soggiorno.
– CONTO DI GESTIONE – DA PRESENTARE AL COMUNE DI JESOLO:
Al fine di concludere gli adempimenti per l’imposta di Soggiorno si raccomanda la necessità che il Legale rappresentante/Proprietario sottoscriva a fine Stagione se l’attività ha carattere Stagionale oppure a fine anno se l’attività è aperta 12 mesi (digitalmente e allegando il documento d’identità) il conto dell’Agente contabile facendolo pervenire all’Ufficio Tributi del Comune di Jesolo. Esso contiene un riepilogo dei versamenti effettuati durante l’anno.
– DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SOGGIORNO – DA PRESENTARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
A seguito del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, anche denominato Decreto Rilancio, è prevista una dichiarazione annuale riepilogativa da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il modello di dichiarazione, relative istruzioni e specifiche tecniche sono stati approvati con Decreto del MEF del 29/04/2022, pubblicato in G.U. il 12/05/2022.
Per il primo anno di pubblicazione (2022) la dichiarazione dovrà riguardare sia l’anno di imposta 2020 che 2021 (art. 25 DL 41/2021 conv. dalla L. 21/05/2021 n. 69).
ATTENZIONE: Per il solo anno 2022 la scadenza del 30 giugno è stata differita al 30 settembre dal Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022.
Le modalità di presentazione di tale dichiarazione annuale sono:
- Tramite intermediario specializzato (CAF, commercialista, ecc.)
In questo caso è necessario fornire all’intermediario i dati delle proprie Strutture e i riepiloghi trimestrali dell’imposta di soggiorno dell’anno di dichiarazione.
- Invio diretto dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
E’ necessario effettuare il login al sito dell’Agenzia delle Entrate e, una volta effettuato l’accesso, il servizio si trova all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.
RIFIUTO AL PAGAMENTO
Chiunque, al di fuori dei casi di esenzione, si rifiuta di corrispondere l’imposta di soggiorno è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della Struttura l’apposito modulo di rifiuto al pagamento.
Nei casi di omesso pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del Turista e di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto, la Struttura deve comunque comunicare le generalità del Turista nell’apposito modulo per consentire l’attivazione della procedura di recupero coattivo dell’importo non riscosso.
SANZIONI
Le violazioni al Regolamento Comunale sono punite con una sanzione amministrativa che va da Euro 51,65 a Euro 500,00 per le seguenti fattispecie:
– Omessa, incompleta o infedele dichiarazione e/o omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate nei termini da parte del gestore della Struttura.
– Omessa presentazione del conto giudiziale da parte del Gestore della Struttura.
– Mancata effettuazione della segnalazione di rifiuto al versamento dell’imposta.
– Violazione degli obblighi di informazione verso il Turista.
APPARTAMENTO GESTITO DA AGENZIA IMMOBILIARE
Nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di Agenzie Immobiliari ed Agenzie Immobiliari-Turistiche con incarico di mandato o contratto che ne regola la gestione, la registrazione, la dichiarazione mensile e il versamento al Comune sono a carico delle suddette Agenzie.
AFFITTI TRAMITE BOOKING E AIRBNB
Fino a pochi anni fa la tassa di soggiorno veniva corrisposta solo su determinati tipi di vacanze e Strutture.
Con il D.L. 50/2017 è stata, invece, introdotta una modifica importante al Decreto del 2011, che impone il pagamento della tassa di soggiorno anche su affitti turistici brevi e su Strutture non professionali.
Cosa significa dunque? Se dal 2011 solo Alberghi, Hotel e Bed & Breakfast regolarmente denunciati applicavano l’imposta, oggi anche chi decide di affittare una stanza della propria casa, magari attraverso portali come Booking o AirBnB, oppure decide di affittare una casa vacanze di proprietà è tenuto a far pagare questa tassa.
LINK UTILI:
Comune di Jesolo:https://www.comune.jesolo.ve.it/impostadisoggiorno
Guida del 2017 del Comune di Jesolo all’Imposta di Soggiorno: https://docplayer.it/64748817-Citta-di-jesolo-2o17-guida-all-imposta-di-soggiorno-della-citta-di-jesolo.html
Autore dell’articolo: Dott.ssa Roberta Cattelan.
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