I casi in cui bisogna affidare l’incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perché oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni.
Quando è obbligatorio redigere la Certificazione Energetica e quando no?
UPPI Jesolo ha preparato una breve guida esplicativa per capire a cosa serve l’APE, in quali casi è necessaria e quando, invece, non serve.
COS’E’ L’APE?
La certificazione energetica (o Attestato di prestazione energetica A.P.E.), è un documento che attesta la qualità, dal punto di vista termico della tua casa, o appartamento. Realizzarla, può essere anche un valido aiuto per verificare il consumo annuo della tua casa ed individuare gli elementi critici da sostituire.
Difatti, un buon tecnico, oltre a indicarti i kw consumati e la classe energetica ( da A4, la migliore a G la peggiore), ti segnalerà i punti deboli dell’ involucro o dell’impianto termico e ti suggerirà gli interventi più convenienti per abbassare il prezzo della bolletta.
IMPORTANTE: chi redige l’ape è obbligato a eseguire il sopralluogo. Rischi sanzioni molto pesanti!
QUANDO DEVO FAR REDIGERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
L’immobile deve essere dotato di attestato di prestazione energetica e dovrete contattare un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito etc.) nei seguenti casi:
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta).
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito.
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari.
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica).
- Edifici di nuova costruzione: al termine dei lavori.
- Ristrutturazione importante: quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
- Per usufruire del Superbonus 110% e valutare il salto delle due classi.
- Per l’Ecobonus e altri bonus legati a determinati interventi di efficientamento energetico: al termine dei lavori.
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
Inoltre, l’obbligo di dotazione si estende ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum (pagamento in natura, tramite un bene mobile), conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili, vendita di porzioni di immobile (per esempio quote dell’alloggio del custode).
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica). Mentre l’AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l’APE
CASI IN CUI NON SERVE L’APE
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015
- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
- Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
- Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione.
- Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
- I ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
- I fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
- Gli edifici marginali, ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali, come portici, pompeiane o legnaie.
- Gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili.
- I manufatti, comunque non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art 2 lett. A) del dlgs 192/2005.
Inoltre, non è obbligatoria in caso di sostituzione della caldaia, radiatori, infissi e finestre o impianto di riscaldamento, installazione del cappotto termico o pompa di calore (raffrescamento: climatizzatore, condizionatore), frazionamento, cambio di destinazione d’uso, rifacimento del tetto, a seguito di relazione energetica “ex legge 10”. Ma andrà comunque aggiornata nei casi previsti dalla legge.
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