Il tema della presenza degli animali in condominio è tra i più dibattuti, così come le conseguenze relative alla loro detenzione negli immobili in affitto.
Il divieto di detenere animali in condominio è stato abolito per chi è Proprietario di casa (riforma del Condominio del 2012). Ma se ad avere il cane è un Inquilino in affitto?
Non esiste il diritto a tenere con sé un cane o un altro animale da compagnia, quando si vive in affitto.
UPPI Jesolo ti aiuta a fare chiarezza e a capire cosa può prevedere il contratto di locazione in merito alla detenzione di animali domestici.
PUO’ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE VIETARE LA PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI OPPURE IMPEDIRE DI PRENDERE CANI E GATTI IN FUTURO?
La riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha inserito nel Codice Civile (art. 1138 c.c.) la norma per cui il regolamento condominiale non può contenere il divieto di possedere o detenere un cane o altri animali domestici. Bisogna avere ben chiaro, però, che si tratta di una previsione che tutela chi è Condomino, quindi Proprietario di un appartamento, e non vale per gli Inquilini, ovvero coloro che vivono in affitto.
Nei rapporti tra Padroni di casa ed Inquilini, quando si vive in un appartamento in affitto, nessuna norma vieta al Locatore di prevedere nel contratto di affitto un divieto di detenere animali domestici.
Trattandosi di proprietà privata, infatti, gli unici obblighi imposti dalla legge 431/1998 in materia di locazioni abitative sono quelli riferiti alla durata del contratto.
La legge, invece, non vieta al Proprietario di imporre divieti di qualsiasi natura all’Inquilino, da quello di utilizzare l’alloggio per attività professionali a quello di fumare a quello, appunto, di detenere animali in casa. L’importante è che sia specificato prima della stipula del contratto. In via di principio, infatti, come stabilito dall’art. 1341 del codice civile: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute”.
Per il Codice civile, infatti, è solo il Condominio che non può vietare animali negli appartamenti, ma il rapporto tra Condomino ed Ente di gestione è un rapporto diverso rispetto a quello che intercorre tra Inquilino e Locatore.
Tra questi due soggetti vige l’autonomia negoziale, ciò significa che le Parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla legge. Pertanto, è ben possibile e lecito che l’Affittuario inserisca nel contratto una clausola che vieta di detenere in casa animali domestici.
La clausola che vieta la detenzione di animali da affezione è dunque valida e se l’inquilino non rispetta la previsione contrattuale rischia la risoluzione del contratto per inadempimento e di dover lasciare la sua abitazione.
E SE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON PREVEDE ALCUN DIVIETO?
Se il contratto non prevede alcun divieto, ciò non significa che l’Inquilino non sia tenuto a rispettare alcun obbligo o norma di comportamento.
In tal caso si dovrà fare riferimento alle regole generali e l’appartamento non dovrà comunque subire danneggiamenti.
Il codice civile, ad esempio, impone al Conduttore di conservare l’abitazione concessagli in locazione in buone condizioni e osservare la diligenza del buon Padre di Famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto.
Il Tribunale di Cagliari ritiene che non sia possibile impedire ai Condomini di tenere animali domestici, anche se tale divieto è previsto nel regolamento condominiale approvato all’unanimità (cfr. sent. 22/07/2016).
ANIMALI IN CONDOMINIO: LE REGOLE
La presenza degli animali in Condominio, seppur ammessa, non è comunque esente da regolamentazione.
Oltre ad attenersi alle regole generali che la legge detta nei confronti di possiede animali (es. la registrazione all’Anagrafe canina, le vaccinazioni obbligatorie, ecc.), i Proprietari dovranno rispettare gli spazi comuni e i diritti degli altri Condomini.
Si tratta, tra le altre cose, delle regole che riguardano l’uso della museruola e del guinzaglio nelle parti comuni, delle precisazioni inerenti l’uso degli ascensori e delle prescrizioni destinate ad evitare che sia messa a rischio la salute e la sicurezza degli altri soggetti presenti in Condominio.
Ai Proprietari, inoltre, si richiede di vigilare sul proprio animale, evitando che questi possa arrecare molestie ai vicini, sia olfattive che uditive. In caso contrario, infatti, sarà il Proprietario stesso del cane, Conduttore dell’immobile (non il Locatore), a rischiare non solo l’inibizione alla prosecuzione delle condotte moleste o il risarcimento dei danni, ma addirittura un’imputazione penale.
CONTRATTO DI LOCAZIONE: COSA ACCADE SE SI ACCETTA A VOCE IL DIVIETO A DETENERE ANIMALI, PUR AVENDO UN CANE?
Può accadere di affidarsi ad un’Agenzia Immobiliare per locare il proprio appartamento e che questa – solo verbalmente – raccomandi all’Inquilino di non tenere animali, non inserendo nel testo del contratto alcunché di scritto.
In questo caso, l’Inquilino rischia il contenzioso con il Proprietario e l’Agenzia potrà dimostrare al Proprietario di aver raccomandato di non tenere animali, e di aver avuto assicurazione dall’Inquilino che non lo avrebbe fatto.
In sostanza il problema in questo caso non è legato alla presenza esplicita del divieto nel testo del contratto, quanto al fatto che l’Inquilino abbia verbalmente accettato in Agenzia anche la clausola in questione.
Se non si vogliono animali nell’appartamento, il consiglio è quello di inserire una clausola scritta specifica nel contratto, che se non rispettata porterà alla risoluzione del contratto per inadempienza.
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