Con l’emergenza per Coronavirus, l’Italia per il momento è ferma: non sono consentiti spostamenti tra Regioni senza comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute.
Da lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2, che vede alcune riaperture soprattutto nel settore produttivo.
Per quel che riguarda il turismo – come racconta il Corriere della Sera del 2 maggio – il Governo sta studiando l’eventualità di permettere gli spostamenti tra Regioni diverse, nonché novità per quanto riguarda le vacanze e le seconde case.
Per le seconde case (all’interno della Regione), scrive il Corriere, già dal 18 maggio potrebbe essere possibile trasferirsi: chi ha dunque una casa al mare o in montagna, o – si presume – la affitta, potrebbe fare le valigie e continuare la propria quarantena lì.
Anche i turisti stranieri non possono raggiungere l’Italia per le analoghe misure sanitarie adottate nei loro Paesi e la temporanea chiusura dei confini.
Il Ministro del Turismo, Dario Franceschini, ha dichiarato che il Paese sta lavorando duramente per trovare un equilibrio tra le preoccupazioni in materia di sicurezza e la riapertura delle strutture turistiche: “Non sarà facile, ma ci riusciremo”, ha affermato.
Nella nostra Provincia, a forte vocazione turistica, c’è voglia di ripartire.
La situazione comporta i dubbi dei viaggiatori e dei titolari di seconde case locate a turisti, residenze turistico-alberghiere, b&b, hotel, colpiti dall’imprevisto flusso di disdette, che si possono riassumere in due domande:
- Chi dovrà sopportare il danno economico derivante dalla diffusione del Coronavirus?
- E’ legittima la richiesta del turista di recedere dal contratto, pretendendo anche il rimborso degli acconti versati?
LEGISLAZIONE STRAORDINARIA PER CORONAVIRUS
Il Governo ha voluto regolamentare gli effetti delle misure di contenimento del Coronavirus sui contratti legati al settore turistico. I provvedimenti adottati ed i relativi articoli che interessano in questa sede sono:
- Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 28 – “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”;
- Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia” – Art. 88 – “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”;
- Legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione in legge del decreto “Cura Italia” – dopo l’articolo 88 è inserito l’Art. 88 -bis – “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”.
L’art. 28 del Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, ha stabilito che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del c.c. nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne oterrestre stipulati da coloro che sono destinatari di provvedimenti che limitano la loro libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il ricovero, il divieto di allontanamento), ma anche da chi ha programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi che sono stati annullati nelle aree interessate dal contagio. Stesso discorso per chi aveva programmato un viaggio, ma non potrà partire, perché diretto nelle zone di contagio.
L’articolo in questione ha istituito un sistema di rimborso che tali soggetti possono richiedere entro 30 giorni che decorrono:
– dalla cessazione delle situazioni descritte;
– dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione o dell’iniziativa o dell’evento;
– per i titoli di viaggio, dalla data prevista per la partenza.
Alla richiesta di rimborso va allegato il titolo di viaggio e/o la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.
Entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l’agenzia di viaggi deve procedere al rimborso monetario integrale del biglietto o all’emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall’emissione.
L’art. 88 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia” ha stabilito che le stesse disposizioni di rimborso dell’art. 28 del Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno e ha normato poi le modalità di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
Per i contratti di soggiorno le modalità di rimborso previste sono o tramite versamento dello stesso importo o tramite voucher; mentre per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura è stato istituito solo il voucher.
Quindi anche ai contratti di soggiorno si applica durante l’emergenza Covid-19 l’art. 1463 c.c., ovvero la risoluzione per “sopravvenuta impossibilità della prestazione”. Si tratta di una forma di risoluzione dei contratti che opera di diritto – in questo caso per espressa previsione normativa – e non è necessario alcun pronunciamento da parte del Giudice.
Nell’espressione “contratti di soggiorno”, in questo contesto, si ritiene che il legislatore abbia voluto comprende anche i contratti di locazione turistica stipulati da persone fisiche, da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e da soggetti che gestiscono portali telematici.
La conversione in legge del decreto “Cura Italia” (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha visto l’aggiunta, dopo l’articolo 88, dell’Art. 88 -bis – “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” per una interpretazione chiara ed inequivocabile riguardo la gestione dei rimborsi effettuati tramite voucher. Ecco in sintesi i contenuti salienti dell’articolo 88-bis:
– L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 12).
– Allungamento del tempo per l’emissione dei voucher a 60 gg (cfr. caso di vettori che devono emettere rimborso o voucher entro 30 giorni dalla richiesta, per consentire agli organizzatori di procedere a loro volta all’emissione dei voucher entro 60 giorni).
– Anche l’organizzatore può esercitare il recesso (comma 7) per motivi legati all’emergenza da Covid19.
– Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il legislatore ha previsto l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – senza possibilità di emissione del voucher – quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli operatori turistici manterranno l’appalto per il prossimo anno scolastico (comma 8).
– Il rimborso del corrispettivo versato o all’emissione del voucher va effettuato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento (viaggiatore o organizzatore).
– Particolare attenzione merita il comma 11 che dispone per il futuro, disciplinando la gestione annullamenti per causa COVID-19 sino al 30 settembre. Quanto previsto nei commi dall’1 al 7 riguarda fattispecie relative al periodo di emergenza, da quando insorta e per come regolamentata nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei Decreti Legge che si sono succeduti da febbraio ad oggi. Con la previsione contenuta nel comma 11 si chiarisce che potranno essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio – instaurati con effetto dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi per effetto del Coronavirus. Quindi, le somme versate dai clienti per future prenotazioni o relative a contratti stipulati dall’11 marzo e da eseguirsi nell’arco temporale che va sino al 30 settembre – ove al momento della partenza dovesse essere in atto ancora la situazione di emergenza da COVID-19 tale da non rendere possibile l’esecuzione del contratto – si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher. La disposizione vale anche per il caso di incoming. Il voucher infatti è previsto anche per la restituzione ai contraenti che provengono dall’estero.
– Infine al comma 13, si ribadisce che le disposizioni di cui all’art. 88-bis costituiscono norme di applicazione necessaria, pertanto queste norme prevalgono sulle diverse legislazioni dei Paesi UE, dei fornitori e delle controparti contrattuali.
COME GESTIRE LE PRENOTAZIONI
Per il rimborso dei contratti di soggiorno, in cui si fanno rientrare anche i contratti di locazione turistica, si deve fare riferimento alla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha recepito ed ampliato il decreto “Cura Italia”. Vediamo come gestire le richieste del turista nella pratica.
1. IL LOCATORE DEVE GESTIRE LA DISDETTA DI UN TURISTA CHE DEVE RINUNCIARE PER PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato ad usufruire del soggiorno per espresso provvedimento dell’autorità e debba quindi rinunciarvi, può recedere dal contratto: la struttura può erogare un rimborso in denaro oppure può emettere un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al rimborso spettante. È la struttura a poter scegliere rimborso in denaro o voucher.
IN QUANTO TEMPO E’ NECESSARIO EFFETTUARE IL RIMBORSO/VOUCHER?
In primo luogo il turista deve comunicare alla struttura la propria impossibilità ad usufruire del soggiorno; tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla cessazione della causa impeditiva, allegando la prenotazione del soggiorno. Entro 30 giorni dalla comunicazione, la struttura dovrà procedere alla corresponsione del rimborso o all’emissione del voucher.
2. IL LOCATORE DEVE GESTIRE LA DISDETTA DI UN TURISTA CHE AVEVA PRENOTATO PER PARTECIPARE AD UN CONCORSO PUBBLICO/ MANIFESTAZIONE/EVENTO, IN SEGUITO ANNULLATO
Nell’ipotesi in cui un concorso o una procedura di selezione pubblica, una manifestazione, un evento o altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, siano stati annullati, sospesi o rinviati dalle autorità, l’acquirente può ottenere la restituzione del prezzo pagato. È necessario inviare una comunicazione alla struttura entro 30 giorni dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso, della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento.
3. LA STRUTTURA HA SOSPESO O CESSATO L’ATTIVITA’ A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
La struttura può offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. La scelta è rimessa alla struttura poiché la legge 24 aprile 2020 n. 27 dispone che il voucher assolve gli obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
4. IL LOCATORE PUO’ RIFIUTARSI DI RESTITUIRE AL TURISTA L’ANTICIPO/CAPARRA PAGATO?
No, anche in questo caso vale la regola secondo cui se non è più possibile adempiere alla prestazione, l’albergo/locatore non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto già versato in contanti o tramite l’emissione di voucher valido un anno dalla data di emissione.
5. PRENOTAZIONI PER L’ESTATE 2020. IL LOCATORE PUO’ COMUNICARE AL TURISTA CHE SE OGGI DECIDESSE DI CANCELLARE LA PRENOTAZIONE, PERDEREBBE LA CAPARRA/DOVREBBE PAGARE UNA PENALE DI RECESSO? OPPURE LA CANCELLAZIONE E’ GRATUITA?
Non è possibile prevedere quale sarà la situazione questa estate. Ad oggi l’adempimento della prestazione risulta possibile. Da ciò consegue che, in caso di disdetta, il professionista possa trattenere la caparra versata o richiedere il pagamento di penali se previsto dalle condizioni contrattuali: fa fede, dunque, il contratto firmato dalla Parti.
Se alla data del soggiorno sarà ancora impedito lo spostamento per viaggi turistici (o a causa di impedimenti in uscita dal nostro Paese o a causa di impedimenti all’ingresso nel luogo di destinazione), il contratto potrà essere risolto e gli importi già versati dovranno essere restituiti.